Progetto Europa è consapevole della responsabilità sociale connessa all‘attività di formazione e di consulenza rivolta agli individui ed alle aziende quale risulta essere quella prevista dal proprio oggetto sociale, e formalmente e concretamente svolta sin dall’avvio d’impresa nel 1992.
Per tale ragione ritiene fondamentale l’impegno a rispettare e a far rispettare da propri dipendenti e collaboratori, nessuno escluso, il seguente codice etico, quale strumento di autodisciplina, finalizzato a favorire e tutelare la qualità e serietà del servizio di formazione promosso ai candidati interessati ai percorsi formativi sia in ambito di progetti finanziati sia nel caso di erogazione di percorsi formativi o di servizi di consulenza a pagamento.
Il codice, di seguito allegato, contiene obblighi di comportamento corretto e ispirato a valori imprescindibili in ogni attività lavorativa quali il rispetto per la persona, la legalità, la lealtà e l’integrità morale.
Tale codice etico, oltre a soddisfare un requisito sostanziale previsto dall’accreditamento Regione Lombardia ha anche la duplice funzione di strumento di indirizzo e di perseguimento degli scopi sociali attraverso l’adozione di modalità operative finalizzate ad una maggiore trasparenza.
Il codice etico dovrà essere sottoposto per presa visione ed accettazione a dipendenti, freelancer, consulenti, personale temporaneo o a tempo indeterminato e a qualsiasi altra funzione.
Crediamo fortemente che i principi enunciati in questo Codice siano essenziali per mantenere la solidità della reputazione sulla quale si basa il nostro business. Le violazioni del Codice verranno pertanto trattate con estrema serietà e potranno comportare azioni disciplinari, con conseguenti ammonimenti, periodi di prova, sospensioni o cessazioni del rapporto di lavoro nonché azioni legali.
Una copia del Codice Etico è affissa in bacheca. Chiunque lo ritenesse necessario potrà richiedere chiarimenti al management aziendale o al organismo di Sorveglianza.
Art. 1
Funzione della formazione professionale
Tutti i docenti, i consulenti e lo staff di Progetto Europa considerano la formazione professionale come processo di diffusione di conoscenze, competenze, capacità e comportamenti idonei a migliorare il livello di razionalità economica delle aziende e del loro personale quale condizione favorevole, anche se non sufficiente, per realizzare la responsabilità sociale delle aziende e per consolidare la cultura della centralità della persona umana nell’attività economica.
Art. 2
Conoscenze e competenze
Progetto Europa e i suoi docenti si impegnano a svolgere programmi di formazione aggiornati per i quali hanno maturato conoscenze, competenze, capacità, nonché esperienze tali da garantire un reale valore aggiunto, per i partecipanti ad iniziative finanziate o per i committenti di corsi su commessa.
I docenti sono considerati da Progetto Europa i promotori dello sviluppo e della crescita degli allievi, per tale motivo l’Ente di formazione si impegna a realizzare processi di reclutamento e formazione dei propri docenti, consulenti e collaboratori, tali da garantire l’erogazione di corsi di formazione coerenti con le caratteristiche dei destinatari, le finalità didattiche individuate, il modello metodologico centrato sull’allievo adottato ed elaborato dall’Ente.
I docenti selezionati rispondono a criteri di professionalità, competenza, cooperazione, collaborazione, aggiornamento, qualità didattiche. Tale selezione è frutto, oltrechè del curriculum vitae presentato, anche del costante monitoraggio dei risultati delle attività formative erogate, attraverso il confronto con i partecipanti e le aziende beneficiarie degli interventi didattici e/o consulenziali, oltrechè dello scambio di informazioni interno con i collaboratori che hanno interagito coi docenti stessi e che possono fornire utili indicazioni
Art. 3
Trasparenza e completezza dell’informazione
Progetto Europa si impegna a comunicare con i candidati, gli allievi e più in generale i terzi utenti dei servizi, in maniera trasparente, garantendo la completezza e veridicità delle informazioni fornite sul materiale pubblicitario, nonché comunicate dagli interni, al fine di rendere evidente, inequivocabile e chiara l’offerta formativa e dei servizi proposti.
Progetto Europa si impegna a diffondere le caratteristiche di ogni suo percorso formativo e più in generale di ogni servizio offerto, ed intervenire con azioni di orientamento coerenti alle attitudini, caratteristiche e potenzialità dei candidati e alle opportunità offerte dal mercato del lavoro.
Altresì si impegna a modificare, aggiornare ed integrare eventuali programmi formativi per adeguarli, laddove previsto, alle normative vigenti.
Art. 4
Legalità
I soci, ed il personale sono tenuti al rispetto delle leggi e, in generale, delle normative vigenti nei Paesi in cui operano. I Destinatari sono inoltre tenuti
al rispetto della normativa aziendale, in quanto attuazione di obblighi normativi.
Il riciclaggio di denaro è quell’insieme di operazioni mirate a dare una parvenza lecita a capitali la cui provenienza sia, in realtà, illecita, ossia a cancellare l’identità del denaro ottenuto illegalmente ai fini di trasformare il denaro “sporco” in denaro, o in altro bene, “rispettabile”.
Progetto Europa non effettuerà alcuna operazione nella quale fossero coinvolti ricavi provenienti, notoriamente o presumibilmente, da attività delittuosa.
I dipendenti perseguiranno pratiche dirette ad assicurare che le nostre attività non contravvengano inavvertitamente alla normativa in materia di antiriciclaggio.
Art. 5
Correttezza
I soci, ed il personale sono tenuti al rispetto delle regole deontologiche, peritali e professionali applicabili alle operazioni compiute per conto della Società.
I soci, ed il personale sono inoltre tenuti al rispetto della normativa aziendale, in quanto attuazione di obblighi deontologici, peritali o professionali.
Nessuno potrà usare informazioni (interne) ottenute nel corso del rapporto di lavoro con Progetto Europa per proprio tornaconto personale né per procurare vantaggi ad amici, parenti o a chiunque altro.
Art. 6
Trasparenza
I soci, ed il personale sono tenuti a rispettare la trasparenza, intesa come chiarezza, completezza e pertinenza delle informazioni, evitando situazioni ingannevoli nelle operazioni compiute per conto della Società. I soci, ed il personale sono tenuti al rispetto della normativa aziendale, in quanto attuazione del principio di trasparenza.
I dipendenti sono tenuti ad evitare qualsiasi conflitto tra i propri interessi personali e gli interessi di Progetto Europa. Ogni conflitto o potenziale conflitto di interesse dovrà essere tempestivamente reso noto al proprio responsabile di riferimento.
Art. 7
Sistema di valutazione e monitoraggio
Progetto Europa ha realizzato al proprio interno un sistema qualità, conforme alla norma UNI EN ISO 9001:2008, con l’obiettivo di garantire, in modo sistematico e documentato, un adeguato livello di qualità dei prodotti/servizi erogati, ed un’impostazione organizzativa ed amministrativa interna idonea al perseguimento degli obiettivi prefissati, tale da soddisfare con continuità le esigenze dei propri clienti e garantire il miglioramento continuo.
Per assicurare la qualità dell’intero processo formativo erogato Progetto Europa ha realizzato un impianto valutativo e di monitoraggio articolato in diverse fasi il cui obiettivo è quello di tenere sotto controllo costantemente il processo didattico, il grado di apprendimento degli allievi e il loro grado di soddisfazione, anche attraverso la somministrazione di una scheda di valutazione ed il feedback con le aziende e gli interlocutori.
Art. 8
Garanzia della Privacy
La privacy dei candidati, nonché dei docenti, degli allievi, fornitori e di qualunque altro soggetto dei quali siano raccolti i dati è tutelata in ogni forma, nel pieno rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali. Agli interessati sono riconosciuti i diritti di cui agli artt. dal 15 al 22 del GDPR, laddove applicabili. Gli interessati possono chiedere al titolare l’accesso ai dati, la loro cancellazione, la rettifica dei dati inesatti, l’integrazione dei dati incompleti, nonché la limitazione del trattamento nei casi previsti dall’art. 18 del GDPR. Per contattare il Titolare scrivere a : info@progetto-europa.com
Art. 9
Protezione del diritto d'autore
Progetto Europa riconosce e tutela il diritto d’autore in ogni sua forma ed applicazione, ai sensi della legge 22 aprile 1941 n. 633 e sue modifiche: “Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio”. Pertanto, i docenti e gli allievi si impegnano a non utilizzare, divulgandolo come proprio, il materiale didattico che sia frutto dell’opera intellettuale altrui, senza farne espressa menzione.
I docenti e gli allievi sono tenuti inoltre alla riservatezza sulle informazioni riservate ricevute da Progetto Europa garantendo una adeguata protezione contro la diffusione, la riproduzione o l'utilizzo non autorizzati.
Art. 10
Sicurezza e salute sul luogo di lavoro
Progetto Europa ritiene che il diritto alla salute e alla sicurezza sul luogo di lavoro e di formazione sia un diritto fondamentale. Presta la massima attenzione al rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza e prevenzione rischi sul lavoro (Dlgs 81/2008), ritenendo un investimento i costi sostenuti, ed avendo comunque avuto cura, sin dall’inizio, a dotare la sede di utili accorgimenti e materiali che riducano al minimo i rischi ed anzi contribuiscano al miglioramento della qualità e degli ambienti di lavoro.
Art. 11
Gestione dei reclami
Progetto Europa si impegna a erogare percorsi formativi e i servizi ad essi collegati rispettando standard elevati di qualità; si impegna pertanto a risolvere tutti gli eventuali reclami o lamentele segnalati dai candidati, allievi, docenti rispetto ad un disservizio didattico, extra-didattico, tecnico-strumentale,gestionale/amministrativo.
Art. 12
Garanzia di Pari Opportunità
Il principio di equità ed obiettività dei processi di lavoro e di formazione utilizzati è rispettato in modo da escludere qualunque forma di discriminazione in base al sesso, alla razza, alla nazionalità, al credo politico e religioso dei candidati, in relazione al disposto delle leggi 300/1970, 125/1991, 903/77 e del decreto legislativo 286/1998.
Art. 13
Formalizzazione del rapporto di lavoro
I rapporti di lavoro sono formalizzati con regolare contratto, rifiutando qualunque forma di lavoro irregolare.
Il personale e gli amministratori favoriscono la massima collaborazione e trasparenza nei confronti del neoassunto, affinché quest’ultimo abbia chiara consapevolezza dell’incarico attribuitogli.
I processi di selezione e scelta dei fornitori sono improntati su principi di legalità, correttezza e trasparenza.
La scelta del fornitore si basa su criteri oggettivi ed imparziali in termini di qualità, livello innovativo, costo, servizi aggiuntivi rispetto ai servizi/prodotti offerti.
Il personale non può accettare omaggi, regali e simili, se non direttamente riconducibili a normali relazioni di cortesia e di modico valore.
La violazione dei principi di legalità, correttezza, trasparenza, riservatezza e rispetto della dignità della persona sono giusta causa di risoluzione dei rapporti con i fornitori.
Qualora il personale riceva da un fornitore proposte di benefici per favorirne l’attività, devono immediatamente sospenderne il rapporto e segnalare il fatto all’Organismo di Controllo.
Art. 14
Criteri di condotta nei confronti del luogo di lavoro e dei colleghi
Tutti i collaboratori si impegnano a:
a) manifestare un aspetto fisico curato, una attenzione alla pulizia personale e ad adottare un abbigliamento sobrio e consono con il ruolo ed il luogo. Le scelte adottate tendono non solo a non infastidire o suscitare reazioni negative o critiche dei clienti, bensì a creare un clima ed una relazione aperta e positiva anche all’interno dell’ente;
b) manifestare attenzione e ascolto verso ogni cliente, oltre ad adottare le elementari regole della buona educazione
c) esprimersi con un tono e linguaggio appropriato, chiaro, semplice e, compatibilmente con le tematiche in gestione, privo di tecnicismi o altro che possa ingenerare incomprensione;
d) utilizzare il telefono in modo consono all’attività lavorativa svolta;
e) rispettare gli orari, le scadenze, gli appuntamenti con puntualità;
f) mostrare adeguata attenzione e rispetto delle diverse etnie e religioni, rispettandone credenze e costumi, astenendosi da qualsiasi giudizio.
Progetto Europa è impegnata a mantenere un ambiente di lavoro esente da droghe.
L’uso, il possesso, la distribuzione, il trasferimento o la vendita di sostanze stupefacenti illecite nei nostri locali, sui nostri veicoli o nel corso di un’attività sono severamente vietati. Nessun dipendente può condurre attività né rappresentare Progetto Europa sotto l’effetto di droghe, alcol o altre sostanze.
Progetto Europa ha la facoltà di stipulare accordi individuali per il il Lavoro Agile ai sensi degli artt. 18 e ss, della Legge n. 81/2017, riservando questa possibilità ai dipendenti e ai tirocinanti secondo la normativa vigente.
Art. 15
Criteri di condotta nei confronti delle apparecchiature hardware e software
Il telefono, la posta elettronica, internet e gli altri mezzi di comunicazione forniti da Progetto Europa devono essere usati esclusivamente per gli scopi connessi all’attività commerciale. Può essere autorizzato espressamente l’uso limitato dei mezzi di comunicazione per scopi non legati all’attività commerciale, fermo restando che tale impiego non interferisca con gli obblighi dei dipendenti e collaboratori nei confronti di Progetto Europa o che non disturbi gli altri collaboratori o gli affari generali dell’Ente.
E’ in ogni caso vietato l’utilizzo anche occasionale se non autorizzato di siti quali Facebook, YouTube, MsnMessenger, Skype e simili, oltrechè di siti a pagamento.
L’utilizzo dei mezzi di comunicazione, ancorché ad uso non esclusivo da parte dei collaboratori può essere sottoposto a monitoraggio secondo le best practice lecite; le prove degli eventuali abusi potranno comportare provvedimenti disciplinari, con ogni conseguenza contrattuale e di legge, fra cui il licenziamento.
Progetto Europa non può garantire la riservatezza dell’uso effettuato dai dipendenti dei propri mezzi di comunicazione. Le e‐mail e i messaggi nonché l’uso di internet sono potenzialmente soggetti a intercettazione e a divulgazione a terzi, in caso di contenzioso o di indagine.
Art. 16
Criteri di condotta nei confronti degli Intermediari e condotta di questi ultimi
I processi di selezione e scelta degli Intermediari sono improntati su principi di legalità, correttezza e trasparenza.
Gli Intermediari sono destinatari di messaggi, comunicazioni e contratti trasparenti, che evitino formule difficilmente comprensibili o favoriscano pratiche commerciali scorrette.
I contratti con gli Intermediari devono prevedere, per quanto possibile, l’obbligo di rispettare il Codice e i Protocolli applicabili alle eventuali attività a rischio di reato cui gli Intermediari stessi sono preposti per conto della Società, nonché clausole di risoluzione e risarcimento danni in caso di violazione di tali regole di condotta.
Gli Intermediari, in qualità di Destinatari, rispettano il Codice e i Protocolli loro applicabili.
La violazione dei principi di legalità, correttezza, trasparenza, riservatezza e rispetto della dignità della persona sono giusta causa di risoluzione dei rapporti con gli Intermediari.
Qualora il personale riceva da un Intermediario proposte di benefici per favorirne l’attività, deve immediatamente sospenderne il rapporto e segnalare il fatto all’Organismo di Controllo.
Non è ammessa alcuna forma di donazione ovvero qualunque tipo di beneficio o utilità a favore degli Intermediari che possa, anche solo potenzialmente, essere intesa come eccedente le normali pratiche commerciali o di cortesia.
È in ogni caso vietata agli Intermediari qualunque forma di donazione, beneficio, utilità o promessa di tali vantaggi, rivolta ad acquisire trattamenti di favore nella conduzione di
qualsiasi attività collegabile alla Società.
È in particolare vietata agli Intermediari qualsiasi forma di regalo ovvero qualunque tipo di beneficio o utilità o promessa a revisori, membri di organi rappresentativi di enti o a loro familiari, con lo scopo di influenzare l’indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio.
Il personale che venisse a conoscenza di violazioni, omissioni, falsificazioni o negligenze da parte di Intermediari, o di uno dei loro collaboratori, nell’ambito dello svolgimento del rapporto di affari, è tenuto a segnalare i fatti all’Organismo di Controllo.
Art. 17
Criteri di condotta nei confronti della Pubblica Amministrazione e delle Istituzioni Pubbliche
Nei rapporti con la Pubblica Amministrazione e le Pubbliche Istituzioni i collaboratori e gli amministratori promuovono rapporti leciti e corretti nell’ambito della massima trasparenza e rifiutano qualunque forma di promessa od offerta di pagamenti o beni per promuovere o favorire qualsiasi interesse o vantaggio.
Non è consentito al personale ed agli amministratori offrire denaro o doni a dirigenti, funzionari o dipendenti della Pubblica Amministrazione e delle Pubbliche Istituzioni, o a loro parenti, salvo che si tratti di doni o utilità d’uso di modico valore.
Quando è in corso una qualsiasi trattativa d’affari, richiesta o rapporto con la Pubblica Amministrazione e le Pubbliche Istituzioni, il personale e gli amministratori non devono cercare di influenzare
impropriamente le decisioni della controparte, comprese quelle dei funzionari che trattano o prendono decisioni, per conto della Pubblica Amministrazione e delle Pubbliche Istituzioni.
Nel caso specifico dell’effettuazione di una gara, si dovrà operare nel rispetto delle leggi vigenti e della corretta pratica commerciale.
Qualora il personale e gli amministratori ricevano richieste o proposte di benefici da pubblici funzionari devono immediatamente sospendere il rapporto e segnalare il fatto all’Organismo di Controllo.
Art. 18
Criteri di condotta nei confronti di partiti politici e organizzazioni sindacali
La Società è completamente estranea a qualunque partito politico.
In tal senso, la Società non sovvenziona finanziariamente in alcun modo tali forme organizzative o associative e non sostiene eventi, manifestazioni, congressi con finalità di propaganda politica o sindacale.
Art. 19
L’organismo di vigilanza
L’adozione del modello organizzativo rappresenta un requisito indispensabile per poter chiedere l’esenzione della responsabilità ma non è una condizione sufficiente.Occorre che il compito di vigilare sul funzionamento, sull’osservanza e sull’aggiornamento del modello organizzativo predisposto sia stato affidato ad un apposito organismo di vigilanza, dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo. L’amministratore pro-tempore ha approvato un documento di dettaglio che disciplina puntualmente il funzionamento dello stesso. In particolare, è stato nominato un OdV individuale data l’entità dell’azienda e la necessità
di un contenimento dei costi e degli oneri, ma soprattutto in virtù dell’esiguità dei controlli indispensabili alla verifica delle attività contenute sia in termini di volume che di fatturato. Sono stati previsti, inoltre, i compiti, i poteri, i casi di ineleggibilità e di decadenza dell'OdV.
I principali compiti dell’OdV sono:
- vigilare sull’effettività e sull’osservanza del Modello da parte dei dipendenti, degli organi sociali, dei consulenti e dei business partner nella misura in cui è richiesta a ciascuno di loro;
- vigilare sull’efficacia e adeguatezza del Modello in relazione alla struttura aziendale ed alla effettiva capacità di prevenire la commissione dei reati di cui al D.Lgs.231/2001;
- vigilare sull’opportunità di aggiornamento del Modello in relazione a mutate condizioni aziendali e/o normative;
- vigilare sulla congruità del sistema delle deleghe e delle responsabilità attribuite, al fine di garantire l’efficacia del Modello.
Particolare attenzione è stata dedicata ai flussi di informazione da e verso l'OdV, in modo tale che lo stesso, da un lato, sia in grado di portare a conoscenza della compagine sociale i risultati della propria attività e delle eventuali criticità, dall'altro, sia posto nelle migliori condizioni per svolgere il proprio compito.
L’OdV deve essere informato, mediante apposite segnalazioni da parte dei soggetti tenuti all’osservanza del Modello, in merito a eventi che potrebbero ingenerare responsabilità di Progetto Europa ai sensi del D,Lgs.231/2001.
Le segnalazioni potranno essere inviate al seguente indirizzo:
Progetto Europa srl - Via Boltraffio 16/b - 20159 Milano
oppure utilizzando il seguente indirizzo email:
organismodivigilanza@progetto-europa.com
I componenti dell’OdV assicurano la riservatezza delle informazioni di cui vengono in possesso – con particolare riferimento alle segnalazioni che agli stessi dovessero pervenire in ordine a presunte violazioni del Modello – e si astengono dal ricercare ed utilizzare informazioni riservate per scopi non conformi alle funzioni proprie dell’Organismo, salvo il caso di espressa autorizzazione. In ogni caso, ogni informazione in possesso dei membri dell’Organismo viene trattata in conformità con la legislazione vigente in materia e, in particolare, in conformità con il D.Lgs.196/2003 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”).
L’inosservanza dei suddetti obblighi implica la decadenza automatica dalla carica di membro dell’Organismo.
Nel presente documento e nei relativi allegati le seguenti espressioni hanno il significato di seguito indicato:
Amministratori:
Amministratore Unico o membro del Consiglio di Amministrazione, se presente.
Attività a rischio reato:
operazione o atto che espone l’Ente al rischio di commissione di uno dei Reati contemplati dal Decreto nello svolgimento della sua attività.
Codice etico:
documento contenente i principi generali di comportamento a cui i destinatari devono attenersi anche con riferimento alle attività di cui al Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato dall’Ente.
D.Lgs. 231/2001 o Decreto:
Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, recante la “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell’art. 11 della Legge 29 settembre 2000, n. 300”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 140 del 19 giugno 2001 e successive modificazioni ed integrazioni.
Descrizione e articolazione del Modello:
il presente documento “Descrizione ed articolazione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo” ai sensi del D.Lgs. 231/2001.
Destinatari:
Amministratori, Dipendenti, lavoratori parasubordinati, docenti, collaboratori, ed altri soggetti con cui l’Ente entri in contatto nello svolgimento di relazioni d’affari.
Dipendenti/Personale/Collaboratori:
tutti i soggetti che intrattengono con la Società un rapporto di lavoro, ivi inclusi i lavoratori interinali, i collaboratori, gli “stagisti”, lavoratori autonomi, a progetto ed occasionali e in generale tutti coloro che operano per l’Ente o per società società collegate.
Ente:
Progetto Europa srl
Modello:
Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo dell’Ente che raccoglie l’insieme di processi e regole comportamentali che indirizzano lo svolgimento delle attività dell’Azienda in conformità alla legge che ha istituito la Responsabilità Amministrativa delle Persone Giuridiche (D.Lgs. 231/2001).
Organismo di Vigilanza o OdV:
Organismo previsto dall’art. 6 del D.Lgs. 231/2001, avente il compito di vigilare sul funzionamento e l’osservanza del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, nonché sull’aggiornamento dello stesso.
P.A.:
la Pubblica Amministrazione, inclusi i relativi funzionari di ogni grado ed i soggetti incaricati di pubblico servizio..
Processo sensibile:
processo nel cui ambito ricorre il rischio di commissione dei reati; trattasi dei processi nelle cui fasi, o attività si potrebbero in linea di principio configurare le condizioni, le occasioni o i mezzi per la commissione di reati, anche in via strumentale alla concreta realizzazione della fattispecie di reato.
Protocollo:
insieme delle procedure aziendali atte a disciplinare uno specifico processo.
Reati:
i reati ai quali si applica la disciplina prevista dal D.Lgs. 231/2001 (per come eventualmente modificato ed integrato in futuro).
Sistema Disciplinare:
insieme delle misure sanzionatorie applicabili in caso di violazione del Modello.
Società:
Progetto Europa srl
Nel presente capitolo vengono descritte le modalità operative per l’applicazione del Sistema Disciplinare in funzione delle diverse tipologie di Destinatari e delle differenti sanzioni disciplinari.
Lavoratori subordinati
Con riguardo ai Dipendenti non dirigenti occorre rispettare i limiti connessi al potere sanzionatorio imposti dall’articolo 7 della legge n. 300/1970 (c.d. “Statuto dei lavoratori”) e dai CCNL, sia per quanto riguarda le sanzioni applicabili (che in linea di principio risultano “tipizzate” in relazione al collegamento con specificati indebiti disciplinari) sia per quanto riguarda la forma di esercizio di tale potere.
La Società ritiene che il Sistema Disciplinare correntemente applicato in Società, in linea con le previsioni di cui al vigente CCNL, sia munito dei prescritti requisiti di efficacia e deterrenza.
Il mancato rispetto e/o la violazione dei principi generali del Modello, del Codice Etico e dei Protocolli, ad opera di Dipendenti non dirigenti della Società, costituiscono quindi inadempimento alle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro e illecito disciplinare.
Con riferimento alle sanzioni applicabili, si precisa che esse saranno adottate ed applicate nel pieno rispetto delle procedure previste dalle normative collettive nazionali ed aziendali applicabili al rapporto di lavoro. In particolare, per il personale dipendente non dirigente, saranno applicate le sanzioni di cui all’art. 50, 51 e 52 (richiamo verbale, ammonizione scritta, multa, sospensioni e licenziamenti) del CCNL, nei seguenti termini.
A) Richiamo verbale
Lieve inosservanza delle norme di comportamento del Codice Etico aziendale e dei Protocolli previsti dal Modello;
Lieve inosservanza delle Procedure Aziendali e/o del Sistema dei Controlli Interni;
Tolleranza di lievi inosservanze o irregolarità commesse da colleghi ai sensi del Modello, dei Protocolli, del Sistema dei Controlli Interni e delle Procedure Aziendali.
Si ha “lieve inosservanza” nei casi in cui le condotte non siano caratterizzate da dolo o colpa grave e non abbiano generato rischi di sanzioni o danni per la Società.
B) Ammonizione scritta
Inosservanza colposa delle norme di comportamento del Codice Etico aziendale e dei Protocolli previsti dal Modello;
Inosservanza colposa delle Procedure Aziendali e/o del Sistema dei Controlli Interni;
Tolleranza di inosservanze colpose commesse da propri sottoposti o da altri appartenenti al personale ai sensi del Modello, dei Protocolli, del Sistema dei Controlli Interni e delle Procedure Aziendali;
Mancato adempimento a richieste di informazione o di esibizione di documenti da parte dell’Organismo di Controllo, salvo giustificazioni motivate.
Si ha “inosservanza colposa” nei casi in cui le condotte non siano caratterizzate da dolo o abbiano generato potenziali rischi di sanzioni o danni per la Società.
C) Multa in misura non eccedente l’importo di 3 ore della normale retribuzione
Mancanze punibili con le precedenti sanzioni, quando per circostanze obiettive, per conseguenze specifiche o per recidività, rivestano maggiore importanza.
D) Sospensione della retribuzione e dal servizio per un massimo di 8 giorni
Inosservanza ripetuta o grave delle norme di comportamento del Codice Etico aziendale e dei Protocolli previsti dal Modello;
Inosservanza ripetuta o grave delle Procedure Aziendali e/o del Sistema dei Controlli Interni;
Omessa segnalazione o tolleranza di inosservanze gravi commesse da propri sottoposti o da altri appartenenti al personale ai sensi del Modello, dei Protocolli, del Sistema dei Controlli Interni e delle Procedure Aziendali;
Ripetuto inadempimento a richieste di informazione o di esibizione di documenti da parte dell’Organismo di Controllo, salvo giustificazioni motivate.
E) Sospensione dal servizio con mantenimento del trattamento economico per I lavoratori sottoposti a procedimento penale ex D. Lgs. 231/2001
Nei confronti di lavoratori/lavoratrici che arrechino danno alle cose ricevute in dotazione ed uso, con dimostrata responsabilità; sottoposti ad indagini preliminari ovvero sottoposti ad azione penale per un Reato, la Società può disporre, in ogni fase del procedimento penale in atto, l’allontanamento dal servizio del soggetto interessato per motivi cautelari. L’allontanamento dal servizio deve essere reso noto per iscritto al lavoratore/lavoratrice interessato e può essere mantenuto dalla Società per il tempo dalla medesima ritenuto necessario ma non oltre il momento in cui sia divenuto irrevocabile la decisione del giudice penale. Il lavoratore/lavoratrice allontanato dal servizio conserva per il periodo relativo il diritto all’intero trattamento economico ed il periodo stesso è considerato servizio attivo per ogni altro effetto previsto dal CCNL.
F) Licenziamento per mancanze
Notevole violazione (dolosa o con colpa grave) delle norme di comportamento previste dal Modello, dal Codice Etico, dai relativi Protocolli e dalle Procedure aziendali, tali da provocare grave nocumento morale o materiale alla Società e tali da non consentire la prosecuzione del rapporto neppure in via temporanea, quale l’adozione di comportamenti che integrano uno o più Reati o fatti illeciti che rappresentino presupposti dei Reati, ovvero a titolo di esempio:
a. Infrazione dolosa delle norme aziendali emanate ai sensi del D. Lgs. 231/2001 di gravità tale, o per la dolosità del fatto o per i riflessi penali o pecuniari o per la recidività o per la sua particolare natura, da far venire meno la fiducia sulla quale è basato il rapporto di lavoro, e da non consentire comunque la prosecuzione nemmeno provvisoria del rapporto stesso;
b. Compimento doloso di atti non dovuti od omissione di atti dovuti ai sensi del Modello o dei relativi Protocolli, che abbia causato, al termine di un processo giudiziario, la condanna della Società a pene pecuniarie e/o interdittive per aver compiuto i reati previsti dal D. Lgs. 231/2001;
c. Infrazione dolosa di Procedure Aziendali e/o del Sistema dei Controlli Interni di gravità tale, o per la dolosità del fatto o per i riflessi tecnico organizzativi, legali, economici o reputazionali o per la recidività o per la sua particolare natura, da far venire meno la fiducia sulla quale è basato il rapporto di lavoro, è da non consentire comunque la prosecuzione nemmeno provvisoria del rapporto stesso.
Dirigenti
In caso di violazione, da parte dei dirigenti (che peraltro si ribadisce al momento non rappresentano una categoria presente all’interno dell’azienda), dei principi generali del Modello, del Codice Etico e degli altri Protocolli, la Società provvederà ad assumere nei confronti dei responsabili i provvedimenti ritenuti idonei in funzione del rilievo e della gravità delle violazioni commesse, anche in considerazione del particolare vincolo fiduciario sottostante al rapporto di lavoro tra la Società e il lavoratore con qualifica di dirigente.
Nei casi di in cui le violazioni siano caratterizzate da colpa grave, sussistente laddove siano disattesi Protocolli impeditivi dei Reati, o siano posti in essere comportamenti tali da ravvisare una grave infrazione alla disciplina e/o alla diligenza nel lavoro tali da far venire meno radicalmente la fiducia della Società nei confronti del dirigente, la Società potrà procedere alla risoluzione anticipata del contratto di lavoro, ovvero all’applicazione di altra sanzione ritenuta idonea in relazione alla gravità del fatto.
Nel caso in cui le violazioni siano caratterizzate da dolo, per esempio in caso di raggiro dei Protocolli, la Società procederà alla risoluzione anticipata del contratto di lavoro senza preavviso ai sensi dell’articolo 2119 del codice civile e del CCNL. Ciò in quanto il fatto stesso deve considerarsi essere stato posto in essere contro la volontà della Società nell’interesse o a vantaggio del dirigente e/o di terzi.
Lavoratori Autonomi, Collaboratori della Società e altri soggetti terzi
Per quanto concerne le figure dei lavoratori autonomi e dei collaboratori della Società, le violazioni o l’aggiramento del Modello, del Codice Etico e/o dei Protocolli rappresentano un grave inadempimento nell’esecuzione dei contratti. Si richiamano pertanto le disposizioni dell’articolo 1453 e seguenti del codice civile in relazione alla risolvibilità del contratto per inadempimento.
Conseguentemente, in tutti i rapporti nei confronti di tali soggetti devono prevedersi, laddove possibile, specifiche clausole risolutive all’interno dei contratti di fornitura e collaborazione, nonché clausole di risarcimento del danno e manleva.
Amministratori
In caso di realizzazione di fatti di Reato o di violazione del Codice Etico, del Modello e/o relativi Protocolli da parte degli Amministratori, l’Organismo di Controllo informerà la compagine sociale, la quale provvederà ad assumere le opportune iniziative. In casi di gravi violazioni degli amministratori, non giustificate, il fatto potrà considerarsi giusta causa per la revoca dell’amministratore stesso. Se del caso, la Società agirà per il risarcimento del danno.
Membri dell’Organismo di Controllo
In caso di realizzazione di fatti di Reato o di violazione del Codice Etico, del Modello e/o relativi Protocolli da parte dei membri dell’Organismo di Controllo, gli amministratori, provvederanno ad assumere le opportune iniziative in base alla gravità dell’accaduto. In casi di gravi violazioni non giustificate e/o non ratificate dagli amministratori, il fatto potrà considerarsi giusta causa per la revoca dell’incarico, salva l’applicazione delle sanzioni disciplinari previste dai contratti in essere (lavoro, fornitura, ecc.).