Il tirocinante deve avere un'eta minima di 16 anni, NON è invece prevista un'età massima.
Il tirocinante NON è soggetto ad alcuna restrizione in base alle sue esperienze precedenti.
Ci sono 3 ATTORI: L’Azienda, il Tirocinante, Progetto Europa.
L’Azienda, il Soggetto Ospitante: ospita il Tirocinante e lo affianca tramite il suo percorso di tirocinio tramite il tutor aziendale.
Il Tirocinante: svolge le mansioni previste dal progetto formativo e riceve un’indennità di partecipazione dall’Azienda.
Progetto Europa, il Soggetto Promotore: promuove il tirocinio, redigendo i contratti che lo regolano (convenzione e progetto formativo) e monitorando l’andamento tramite un proprio tutor.
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Il tirocinante ha limiti di età o esperienze precedenti?
Il tirocinante deve avere un'eta minima di 16 anni, NON è invece prevista un'età massima.
Il tirocinante NON è soggetto ad alcuna restrizione in base alle sue esperienze precedenti.
È obbligatorio corrispondere un compenso economico al tirocinante?
Sì, per i tirocini extracurriculari è obbligatorio. Nei soli casi in cui il tirocinante sia percettore di NASpI, il soggetto ospitante è libero di corrisponderlo o meno.
Quanto è il compenso economico minimo da corrispondere al tirocinante?
Il compenso minimo in Regione Lombardia è di € 500, riducibili a € 400 nel caso in cui sia presente il servizio mensa (o buoni pasto). Nei soli casi in cui l’impegno orario sia inferiore alle 20 ore settimanali di cui non più di 4 al giorno, l’importo è riducibile a € 350.
Quanto è il compenso economico massimo che si può corrispondere al tirocinante?
La normativa non impone un limite massimo, tuttavia il tirocinio non è un rapporto di lavoro e quindi il compenso corrisponde a una “indennità di partecipazione” congrua.
È possibile assegnare qualsiasi mansione a un tirocinante?
No, l’elenco delle mansioni ammesse è riportato nel QRSP (vedi ALLEGATO 2). È vietato attivare un tirocinio con mansioni relative a profili normati per i quali è necessario un attestato (es. parrucchiere, estetista, assistente alla poltrona, agente immobiliare, architetto, ecc.).
Quali sono i requisiti per l’attivazione di un tirocinio in Garanzia Giovani?
Il giovane deve avere un’età inferiore a 30 anni, essere privo di un impiego e non frequentare alcun percorso di istruzione o formazione.
È possibile attivare un tirocinio per una persona che abbia in essere un altro contratto di lavoro o tirocinio con un’altra azienda?
Sì, purché il totale dell’impegno orario settimanale rimanga nel limite massimo di 48 ore.
È possibile attivare un tirocinio con un ex lavoratore/collaboratore dell’azienda?
Sì, purché l’ultimo rapporto di lavoro sia cessato da almeno 2 anni e l’ultima collaborazione (lavoro accessorio) sia stata inferiore a 30 giorni - anche non consecutivi - negli ultimi 6 mesi.
Ci sono restrizioni per attivare un tirocinio se l’azienda ha effettuato licenziamenti?
Fatti salvi i licenziamenti per giusta causa e giustificato motivo soggettivo, non è possibile accogliere tirocinanti con mansioni riconducibili alle stesse dei lavoratori licenziati nei 12 mesi precedenti all’attivazione del tirocinio.
Ci sono restrizioni per attivare un tirocinio se l’azienda ha attive procedure di CIGS/CID?
L’azienda non può accogliere tirocinanti se ci sono in corso procedure di cassa integrazione riconducibili alle stesse mansioni.
Quali requisiti deve avere un tirocinante extracomunitario?
Il permesso di soggiorno deve avere una validità di almeno 2 mesi dall’inizio del tirocinio, poiché il tirocinio non può avere una durata eccedente la data di scadenza di tale documento. Resta ferma la possibilità di proroga del tirocinio, qualora avvenisse un rinnovo del titolo di soggiorno.
Quanto può durare un tirocinio?
La durata minima è stabilita in 2 mesi (3 mesi se in Garanzia Giovani). La durata massima è stabilita in 6 mesi se il profilo professionale del QRSP (vedi ALLEGATO 2) è inferiore al livello EQF4, altrimenti è stabilita in 12 mesi. La durata raddoppia nel caso di tirocini per persone disabili.
Quanti tirocinanti può accogliere un’azienda?
Il soggetto ospitante, deve rispettare i seguenti limiti numerici arrotondati all’unità maggiore, applicati all’unità operativa di svolgimento del tirocinio:
- strutture composte dal solo titolare o con risorse umane in numero non superiore a 5: presenza contemporanea di un solo tirocinante;
- strutture con risorse umane in numero compreso tra 6 e 20: presenza contemporanea di non più di due tirocinanti;
- strutture con risorse umane in numero superiore a 20: presenza contemporanea di un numero di tirocinanti in misura non superiore al 10% delle risorse umane presenti, con arrotondamento all’unità superiore.
Nel conteggio delle “risorse umane”, in questo contesto si devono ricomprendere:
- il o i titolari d’impresa;
- i lavoratori con contratto a tempo indeterminato, determinato a condizione che il loro contratto abbia inizio prima dell’avvio del tirocinio e si concluda successivamente alla conclusione dello stesso;
- i soci lavoratori di cooperative, come definiti dalla legge 3 aprile 2001, n. 142;
- sono esclusi dal conteggio gli apprendisti.