CORSO DI AMMINISTRATORE CONDOMINIALE
IN WEBINAR
CORSO DI AMMINISTRATORE CONDOMINIALE
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Il corso per amministratore condominiale è strutturato in base alla legge 220 dell'11/12/2012 e rappresenta un requisito obbligatorio per tutti coloro che intendono iniziare la professione di amministratore condominiale.
Il percorso formativo fornisce tutte le competenze per affrontare gli aspetti amministrativi, legali, fiscali e tecnici necessari all'esercizio della professione.
Il corso sarà tenuto da professionisti di comprovata esperienza, supportati dal software Valore24 Condominio de Il Sole 24 Ore, nostro Partner in numerosi corsi.
I DETTAGLI DEL CORSO
100% ONLINE
Il corso si terrà online, in modalità videoconferenza su Zoom
DATE
Data inizio: 25 novembre 2021
Data fine: 16 dicembre 2021
Durata: 72 ore
ORARIO
Le lezioni si svolgeranno dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 16.00
Esame finale IN PRESENZA giovedì 16 dicembre.
ATTESTATO - CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE
Con almeno l’80% di presenza e previo superamento dell'esame finale, in presenza, verranno rilasciati un Attestato di Competenza da Regione Lombardia e l'Attestato Abilitante alla professione di Amministratore Condominiale in ottemperanza a quanto previsto dal Ministero di Giustizia.
Requisiti necessari per la partecipazione gratuita attraverso la Dote Unica Lavoro:
CONDIZIONE: Essere disoccupati ovvero privi di impiego
ETÀ: Avere un’età compresa tra i 30 e i 65 anni
LOCALITÀ: Essere residenti oppure domiciliati in Regione Lombardia
REQUISITI NECESSARI PER SVOLGERE LA PROFESSIONE:
Di seguito si elencano tutti i requisiti previsti dalla normativa in vigore.
Secondo la legge di riforma 11/12/12 n.220 articolo 71-bis
[I]. Possono svolgere l’incarico di amministratore di condominio coloro:
a) che hanno il godimento dei diritti civili;
b) che non sono stati condannati per delitti contro la pubblica amministrazione, l’amministrazione della giustizia, la fede pubblica, il patrimonio o per ogni altro delitto non colposo per il quale la legge commina la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni e, nel massimo, a cinque anni;
c) che non sono stati sottoposti a misure di prevenzione divenute definitive, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione;
d) che non sono interdetti o inabilitati;
e) il cui nome non risulta annotato nell’elenco dei protesti cambiari;
f) che hanno conseguito il diploma di scuola secondaria di secondo grado;
g) che hanno frequentato un corso di formazione iniziale e svolgono attività di formazione periodica in materia di amministrazione condominiale.
[II]. I requisiti di cui alle lettere f) e g) del primo comma non sono necessari qualora l’amministratore sia nominato tra i condomini dello stabile.
Non sei in possesso dei requisiti per la partecipazione gratuita?
Scopri la promozione dedicata a te e frequenta il nostro corso versando una quota di partecipazione.