CORSO DI AMMINISTRATORE CONDOMINIALE

IN WEBINAR

CORSO DI AMMINISTRATORE CONDOMINIALE

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SONO APERTE LE ISCRIZIONI AL CORSO DI 
 AMMINISTRATORE CONDOMINIALE PER DISOCCUPATI.

Il corso per amministratore condominiale è strutturato in base alla legge 220 dell'11/12/2012 e rappresenta un requisito obbligatorio per tutti coloro che intendono iniziare la professione di amministratore condominiale.

Il percorso formativo fornisce tutte le competenze per affrontare gli aspetti amministrativi, legali, fiscali e tecnici necessari all'esercizio della professione. 

Il corso sarà tenuto da professionisti di comprovata esperienza, supportati dal software Valore24 Condominio de Il Sole 24 Ore, nostro Partner in numerosi corsi.


I DETTAGLI DEL CORSO

100% ONLINE

Il corso si terrà online, in modalità videoconferenza su Zoom 

DATE

Data inizio: 25 novembre 2021

Data fine: 16 dicembre 2021

Durata: 72 ore

ORARIO

Le lezioni si svolgeranno dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 16.00

Esame finale IN PRESENZA giovedì 16 dicembre.

ATTESTATO - CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE

Con almeno l’80% di presenza e previo superamento dell'esame finale, in presenza, verranno rilasciati un Attestato di Competenza da Regione Lombardia e l'Attestato Abilitante alla professione di Amministratore Condominiale in ottemperanza a quanto previsto dal Ministero di Giustizia.


Requisiti necessari per la partecipazione gratuita attraverso la Dote Unica Lavoro:

  • CONDIZIONE: Essere disoccupati ovvero privi di impiego

  • ETÀ: Avere un’età compresa tra i 30 e i 65 anni

  • ​LOCALITÀ: Essere residenti oppure domiciliati in Regione Lombardia

REQUISITI NECESSARI PER SVOLGERE LA PROFESSIONE:

Di seguito si elencano tutti i requisiti previsti dalla normativa in vigore. 

Secondo la legge di riforma 11/12/12 n.220 articolo 71-bis

[I]. Possono svolgere l’incarico di amministratore di condominio coloro:

a) che hanno il godimento dei diritti civili;

b) che non sono stati condannati per delitti contro la pubblica amministrazione, l’amministrazione della giustizia, la fede pubblica, il patrimonio o per ogni altro delitto non colposo per il quale la legge commina la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni e, nel massimo, a cinque anni;

c) che non sono stati sottoposti a misure di prevenzione divenute definitive, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione;

d) che non sono interdetti o inabilitati;

e) il cui nome non risulta annotato nell’elenco dei protesti cambiari;

f) che hanno conseguito il diploma di scuola secondaria di secondo grado;

g) che hanno frequentato un corso di formazione iniziale e svolgono attività di formazione periodica in materia di amministrazione condominiale.

[II]. I requisiti di cui alle lettere f) e g) del primo comma non sono necessari qualora l’amministratore sia nominato tra i condomini dello stabile.


Non sei in possesso dei requisiti per la partecipazione gratuita?

Scopri la promozione dedicata a te e frequenta il nostro corso versando una quota di partecipazione.


Per dubbi o domande, CONTATTACI

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